Art. 1.
(Alta direzione e responsabilità).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione delle relative strutture ed uffici, sentito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale di cui all'articolo 30, comma 15.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato. A tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di segretezza.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle informazioni e dei materiali, dei documenti e dei sistemi informatici coperti dal segreto; decide quali documenti segreti possono essere sottoposti all'esame del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, per l'esercizio delle sue funzioni.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri relativi all'applicazione della speciale causa di giustificazione prevista per il personale dei servizi, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18.

 

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